Avv. Silvio Marzari
Avv. Maria Gabriella Maggiora
Avv. Roberto Nicolini
Avv. Stefania Gioco
Avv. Stefania Brugnoli
Avv. Stefano Carrara
Avv. Alessio Albertini

Condizioni Generali

1)    Ogni professionista di ITALEGAL AVVOCATI opera singolarmente ed è unicamente responsabile del proprio operato in base al mandato da lui ricevuto, che non si estende agli altri professionisti, in quanto lo studio non ha la forma di associazione, società ovvero partnership, essendo la comunità professionale limitata alla condivisione dei soli servizi gestionali ed essendo quindi esclusa ogni corresponsabilità o solidarietà tra i vari professionisti facenti parte della comunità stessa; pertanto ogni eventuale pretesa può essere fatta valere esclusivamente contro il singolo professionista ovvero contro i singoli professionisti che hanno effettivamente operato, e ciò comunque entro il limite massimo pari a cinque volte l’onorario netto maturato per la specifica attività dalla quale derivi la pretesa. Per tutte le parti il luogo all’adempimento di tutte le obbligazioni comunque connesse al conferimento e/o all’esecuzione dell’incarico è esclusivamente il domicilio professionale in Verona, Italia, dei singoli professionisti e ciò anche in caso di operazioni in tutto o in parte svolte altrove.

2)    Il rapporto professionale dei professionisti appartenenti a ITALEGAL AVVOCATI con i clienti e con gli altri professionisti e con tutte le altre parti è regolato esclusivamente dal diritto italiano applicabile al momento del conferimento dell’incarico ed unico foro esclusivamente competente per ogni controversia tra i professionisti ed i terzi è il Foro di Verona, fatta salva la facoltà per i citati professionisti , nei casi consentiti dalla legge, di adire il giudice del luogo dove ha sede, residenza o domicilio il cliente.

3)    La segnalazione od il rinvio di clienti ad altri professionisti ha luogo esclusivamente a titolo di cortesia ed in nessun caso comporta l’assunzione di garanzie o di obbligazioni di sorta da parte dei professionisti dello Studio ITALEGAL AVVOCATI. Nei casi di incarichi da questi conferiti a professionisti terzi, è onere di questi ultimi ottenere ogni pagamento direttamente dal cliente, con esclusione di ogni responsabilità da parte dei professionisti del citato studio e ciò in deroga all’art. 30 del Codice deontologico forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17.4.1997 e successive modificazioni.

4)    Le presenti condizioni generali prevalgono su eventuali condizioni generali delle altre parti ed eventuali deroghe possono essere convenute tra i professionisti e terzi esclusivamente in forma scritta.

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