Con una sentenza del 28 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli ha preso posizione sulla forma dei contratti di locazione nell’era digitale, in questo caso ad uso esclusivamente turistico. La pronuncia stabilisce un principio chiaro e rigoroso: tali contratti necessitano della forma scritta a pena di nullità, e tale requisito non può essere soddisfatto da comunicazioni informali come e-mail o messaggi WhatsApp
La decisione si fonda sulla legge n. 431 del 1998, che dispone che "per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta".
La giurisprudenza è concorde nel qualificare tale requisito formale come richiesto *ad substantiam*, la cui assenza determina la nullità del contratto. La *ratio* di questa imposizione è ricondotta non solo a esigenze di trasparenza e di contrasto all'evasione fiscale,
ma anche alla tutela del conduttore, considerato parte debole del rapporto, garantendogli certezza sul contenuto dell'accordo
Il punto focale della sentenza in commento è l'esplicita esclusione che la messaggistica elettronica possa integrare il requisito della forma scritta. Il Tribunale chiarisce che e-mail e messaggi su piattaforme di messaggistica istantanea sono privi dell'"efficacia della scrittura privata".
La produzione in giudizio di una scrittura non sottoscritta può, in certi casi, valere come equipollente della sottoscrizione, ma con efficacia dal momento della produzione e a condizioni specifiche, che difficilmente si realizzano con uno scambio frammentato di messaggi.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Napoli funge da monito per locatori e conduttori di immobili a uso turistico. L'affidamento su accordi verbali o scambi di messaggi informali espone al concreto rischio che il contratto sia considerato nullo, con tutte le conseguenze del caso.
Nell'era della comunicazione istantanea, il diritto ricorda che per certi atti la forma non è un mero formalismo, ma sostanza. Meglio, dunque, un buon vecchio contratto firmato che affidare la propria vacanza alla precarietà di una spunta blu.
Ultimo aggiornamento aprile 2026
