Nei nostri cellulari rimangano registrati i messaggi sms, i messaggi vocali e scritti whatsapp e quelli di diversi altri social network. Gli stessi cellulari – come i personal computer o altri apparecchi - possono essere utilizzati senza fatica per effettuare registrazioni di telefonate, videochiamate o incontri.
Nel mio lavoro mi viene fatta frequentemente la domanda se farlo è lecito e se possa valere come mezzo di prova.
La risposta non è purtroppo univoca, sia perché la normativa non è stata aggiornata tenendo conto di questi nuovi strumenti, sia perché i Tribunali danno decisioni diverse a seconda dei casi. È davvero difficile orientarsi.
In un processo civile in corso sono riuscito a utilizzare come mezzo di prova i messaggi whatsapp scambiati dal mio cliente con la parte opposta, perché l’avvocato avversario non li ha contestati tempestivamente.
La Cassazione Penale comunque in una recente sentenza, confermando precedenti sentenze ha stabilito che “…i messaggi “whatsApp” e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., ed è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica...”
Nonostante ciò molti giudici, applicando altre norme, dicono che lo stesso giudice può liberamente valutarli.
Per non parlare poi degli aspetti di privacy. Perché registrare una conversazione – specialmente relativa a un rapporto di lavoro o commerciale - può anche essere ritenuta prova valida dal giudice in un processo, ma potrebbe sempre costituire una violazione del GDPR ed esporre quindi chi fa la registrazione a sanzioni pecuniarie rilevanti. Su questo punto il Garante Privacy sarebbe incline a consentirle, ma spesso in giudici la pensano diversamente.
In conclusione chiunque, intenzionalmente o con applicazioni di messaggistica acquisisca messaggi audio o fotografici, in qualsivoglia formato, deve chiedere al proprio avvocato un parere sul singolo caso, per averne poi il miglior utilizzo.
Aggiornamento gennaio 2023