Con un po' di ritardo rispetto al termine previsto, ma dall’inizio di quest’anno, anche in Italia come in tutta la Unione Europea ci sono maggiori tutele per i consumatori. La normativa di riferimento è la direttiva U°E 2161 del 2019.
Quali consumatori ma anche quali imprese e i professionisti che vendono i beni o danno i servizi ai consumatori, c’è da tener presente che:
- a) Il termine di 14 giorni per esercitare il recesso in caso di contratti “a distanza” è esteso a 30 giorni. Tra l’altro è possibile rinunciare a questo diritto, ma deve essere fatto in modo molto chiaro ed esplicito.
- b) Per vendite straordinarie, saldi e sconti, anche e soprattutto online, deve essere indicato anche il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti.
Imprese e professionisti, oltre a quanto sopra, devono tener presente che:
- c) sono stati introdotti nuovi casi di pratiche commerciali scorrette e sono stati ampliati i casi di clausole “abusive”, che non saranno più valide, anche se approvate dai consumatori al momento della firma del contratto, apponendo la loro doppia firma.
Professionisti e imprese dovranno perciò rivedere le proprie prassi e soprattutto le proprie condizioni generali di vendita, anche online. Va detto infatti che anche il solo utilizzo di clausole abusive espone a pesanti sanzioni.
- d) Le sanzioni irrogate dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sono state aumentate, in particolare, in caso di mancato rispetto dei provvedimenti della stessa autorità.
Interessante novità è che imprese e professionisti hanno la facoltà di interpellare l’Autorità Garante della Concorrenza, con riferimento alle clausole contrattuali che intendono predisporre nei contratti con i consumatori
Come consumatori possiamo comprare con maggiore tranquillità; come imprese e professionisti dobbiamo avere maggiore consapevolezza di ciò che è consentito e ciò che non lo è, nei rapporti con i consumatori finali.
ultimo aggiornamento aprile 2023