“Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante”, cosi canta Turiddu in Cavalleria Rusticana, cosi è stato apprezzato una volta di più al Vinitaly 2024, l’importantissima fiera del settore enologico che si tiene ogni anno nella mia città.
A tutela della genuinità e della bontà del vino, la cui filiera produttiva è di grande rilevanza in Italia come anche in altri paesi europei, ci sono sia norme europee che nazionali.
Tra quelle nazionali spicca la legge 238 del 2016 che sanziona
“chiunque, ....., nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita”.
Ma di notevole rilevanza è anche l’art. 516 del Codice Penale, che colpisce “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine”.
Oggi ve ne parlo perché è successo che una organizzazione truffaldina, acquistava vini di bassa qualità, aumentava la gradazione aggiungendo dell’alcol e lo metteva in vendita a prezzo maggiorato. C’è da aggiungere che non si limitava a questo, ma falsificava le fascette e dava indicazioni false ai consumatori su Doc e Docg.
I giudici italiani sono fortunatamente rigorosi contro questi operatori disonesti e la Corte di Cassazione, con una sentenza del 4 aprile 2024, ha affermato – tra le altre cose - che essi possono essere puniti in base a entrambe le normative, sia quella generale che quella speciale.
Se, infatti, il soggetto pone in essere una condotta complessiva che violi, per una parte, le norme della disciplina speciale e, per altra parte, diverse ed ulteriori norme ricavabili dagli articoli del codice penale, allora non potrebbe escludersi l'applicazione di entrambe le discipline in relazione alle singole condotte realizzate, anche perché le due normative sono “l'una afferente alla pregressa fase della adulterazione e, l'altra, a quella successiva della commercializzazione”.
In questo caso la Corte di Cassazione ha confermato sia la sentenza di condanna di primo grado, che quella di secondo grado, dando continuità ad un costante indirizzo giurisprudenziale. Ed è un bene, perché in questo modo si tutela “l’interesse alla regolarità del commercio e dell'industria e, più in generale, l'economia nazionale, secondo una condivisibile tendenza volta ad assicurare effettività ai principi costituzionali in materia di iniziativa economica e di proprietà privata.”
Soprattutto noi consumatori possiamo confidare allora sulla qualità del vino, che per riprendere, Cavalleria Rusticana “come il mito dell’amante, infonde il giubilo”.
ultimo aggiornamento maggio 2024