In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore delegato, a carico della società scatta la responsabilità contrattuale ex art. 2383 c.c. relativa al lucro cessante per i compensi non percepiti rispetto alla scadenza naturale, a cui può aggiungersi la responsabilità, sempre di natura contrattuale, per la violazione delle regole di buona fede e correttezza. Può altresì essere contestata alla società una responsabilità extracontrattuale in presenza di condotte che costituiscano un quid pluris diverso e ulteriore rispetto alla revoca in sé, tali cioè da ledere i diritti della persona, come l'onore o la reputazione, con conseguenze anche patrimoniali. In tal senso: Cassazione civile, sez. I, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2037.
(28 marzo 2018 - Avv. Paola Finetto)