Avv. Silvio Marzari
Avv. Maria Gabriella Maggiora
Avv. Roberto Nicolini
Avv. Stefania Gioco
Avv. Stefania Brugnoli
Avv. Stefano Carrara
Avv. Alessio Albertini

AD REVOCATO SENZA GIUSTA CAUSA: RESPONSABILITÀ' DELLA SOCIETÀ'.

In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore delegato, a carico della società scatta la responsabilità contrattuale ex art. 2383 c.c. relativa al lucro cessante per i compensi non percepiti rispetto alla scadenza naturale, a cui può aggiungersi la responsabilità, sempre di natura contrattuale, per la violazione delle regole di buona fede e correttezza. Può altresì essere contestata alla società una responsabilità extracontrattuale in presenza di condotte che costituiscano un quid pluris diverso e ulteriore rispetto alla revoca in sé, tali cioè da ledere i diritti della persona, come l'onore o la reputazione, con conseguenze anche patrimoniali. In tal senso: Cassazione civile, sez. I, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2037. 

(28 marzo 2018 - Avv. Paola Finetto)

Contattaci

Facebook

ITALEGAL Società Cooperativa C.F.e P.IVA 04259900233 REA VR-405835
Diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; diritto internazionale privato e processuale; rapporti con l’estero
Corso Porta Nuova, 11 - 37122 VERONA - ITALIA - Telefax +39-045-8009958 - info@italegal.eu
Powered by Lugoboni.it 2013 

(c) Italegal 2014 Avvocati Verona - Partite Iva