Arbitro assicurativo; una novità nel rapporto con le assicurazioni.
Tutti noi abbiamo in essere delle coperture assicurative, alcune obbligatorie per legge, altre invece sono frutto di nostra decisione di avvalerci delle assicurazioni, in modo da far fronte ai possibili eventi dannosi alle nostre persone ed alle nostre cose.Qualche volta, alzi la mano chi non ha mai vissuto questa esperienza, le assicurazioni hanno tempi un po’ lunghi oppure fanno una proposta risarcitoria insoddisfacente per l’assicurato, rimborsando solo in parte il danno. In questi casi ci si deve rivolgere ad un avvocato, per leggere il contratto di assicurazione e capire se, come e dove si possa andare in Tribunale per ottenere ragione.
Ma da oggi c’è un’altra possibilità per risolvere queste controversie: l’Arbitro Assicurativo, uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, per contratti di assicurazione come previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni.
È un organo di composizione stragiudiziale, come quelli già esistenti per i settori bancario e finanziario (ABF) per le controversie finanziarie (ACF). La norma di riferimento è la direttiva europea n 11 del 2013, applicata in Italia con il Decreto ministeriale 215 del 6.11.2024
L’Arbitro assicurativo si trova presso l'IVASS. L’adesione delle imprese e degli intermediari italiani avviene senza necessità di apposite comunicazioni. L’organismo vede la composizione di collegi nel territorio italiano, composti da soggetti competenti e con elevato livello di indipendenza dalle compagnie di assicurazione.La procedura per attivarlo è semplice ed online, ma la presentazione del ricorso da parte del cliente all’arbitro, a pena di inammissibilità, deve essere preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa.
Attenzione che l’Arbitro Assicurativo non prende decisioni, che possano poi essere eseguite coattivamente. Comunque l’impresa assicurativa è tenuta ad eseguire la decisione dell’arbitro entro 30 giorni. In mancanza l’inadempienza della assicurazione viene resa nota a tutti, con la pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo, per un periodo di cinque anni.
L’assicurato dunque potrà sempre agire liberamente in giudizio anche in caso di decisione che non ritiene satisfattiva dei propri interessi. E’ da attendersi però che le decisioni dell’arbitro assicurativo vengano rispettate dalle assicurazioni, sia per questioni di immagine che per evitare i contenziosi giudiziali e che questo aiuti ad avere un rapporto migliore con le assicurazioni.
ultimo aggiornamento marzo 2025