INFEZIONI IN OSPEDALE.
Per sorte conto molti amici e conoscenti medici di varie specializzazioni e con loro alcune volte emerge questa tematica. Si tratta però di qualcosa che riguarda tutti, in quanto pazienti, specialmente ogni volta in cui ci sottoponiamo a un trattamento medico o ospedaliero. In tema di infezioni correlate all'assistenza (ICA), cioè quelle che insorgono almeno 48 ore dopo l'ingresso in ospedale, fino a un massimo di tre giorni dalla dimissione, la giurisprudenza di Cassazione ha consolidato con una recente ordinanza della Civile della Corte di Cassazione n. 17145 del 2025, un preciso riparto dell'onere probatorio.
Incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza dell'infezione e la prestazione sanitaria, secondo il criterio del "più probabile che non". Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, avvalendosi di indizi gravi, precisi e concordanti. La giurisprudenza ha individuato come elementi presuntivi principali i criteri temporale (insorgenza dell'infezione a partire dal terzo giorno di ricovero), topografico (localizzazione dell'infezione nel sito chirurgico) e clinico (tipologia del microrganismo)
Una volta che il paziente abbia assolto a tale onere, dimostrando l'origine verosimilmente nosocomiale dell'infezione, l'onere della prova liberatoria si sposta sulla struttura sanitaria. Per escludere la propria responsabilità, essa deve dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione di protezione, provando di aver adottato e concretamente applicato tutte le misure necessarie a prevenire il contagio. Come specificato dalla Cassazione, la struttura deve documentare l'effettiva attuazione dei protocolli relativi, ad esempio, alla disinfezione degli ambienti, alla sterilizzazione dei materiali, alla gestione dei rifiuti, alla qualità dell'aria e alla sorveglianza microbiologica.
La mera predisposizione di protocolli generali non è sufficiente se non è provata la loro applicazione al caso specifico. D’altro canto però si è affermato che la lacunosa tenuta della cartella clinica, per il principio di vicinanza della prova, non può tradursi in un pregiudizio probatorio per il paziente.
Ognuno deve fare il meglio possibile, sia come paziente, ma soprattutto come struttura sanitaria, sperando che questi casi si manifestino il meno possibile.
ultimo aggiornamento ottobre 2025
