Attenzione ai conti correnti cointestati!
Eh si, mi occupo anche di successioni, spesso internazionali. Quasi ogni volta mi trovo ad affrontare la problematica di un conto corrente bancario cointestato e se le somme presenti sul conto vadano agli eredi della persona scomparsa o all’altro cointestatario del conto corrente. Ecco che in proposito leggo una recente ordinanza della cassazione, la 31904 del dicembre 2025.
Questa ordinanza riguarda una lite ereditaria piuttosto articolata, nata all’interno di una famiglia e arrivata fino in Cassazione. Al centro della controversia ci sono due questioni classiche: la presunta “donazione indiretta” di un immobile a favore di una figlia e il prelievo di somme fatto dalla figlia da un conto corrente cointestato poco prima della morte della madre.
Sul primo punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che non basta dimostrare che la madre abbia prelevato del denaro vicino alla data di acquisto dell’immobile, né che vi fosse un rapporto di parentela stretto.
Per parlare di donazione indiretta servono prove concrete: che il denaro sia effettivamente passato dalla madre alla figlia, che fosse destinato proprio all’acquisto dell’immobile e, soprattutto, che la madre avesse l’intenzione di donarlo.
Sul punto relativo al prelievo di somme dal conto corrente, gli altri eredi pretendevano che la figlia rimettesse a disposizione la somma prelevata, per ripartirla anche con loro;
la Corte d’Appello di Palermo aveva dato ragione alla figlia, ritenendo scontato che le somme presenti sul conto cointestato appartenessero per metà alla figlia e per metà alla madre, senza esaminare i documenti bancari prodotti, dai quali poteva emergere che il denaro fosse stato versato solo dalla madre.
La Cassazione ha invece stabilito diversamente e affidato la causa ad un nuovo giudice, perché decida sulla base delle prove presenti nel fascicolo.
Morale della storia: le donazioni non si presumono e i conti cointestati non sono sempre “50 e 50”. E, come spesso accade nelle cause ereditarie, più che l’affetto… contano le prove.
Ultimo aggiornamento febbraio 2026
