How many times have I assisted American, Argentinean and Brazilian clients in the process of obtaining Italian citizenship? Recently, I received another request, which I responded to taking into account the latest developments. The acquisition of Italian citizenship is historically based on the principle of iure sanguinis, or descent from an Italian ancestor, as established by Law No. 91 of 1992.
This right, which allows for the recognition of citizenship status regardless of place of birth, has generated a large number of potential applicants among the descendants of the approximately 27 million Italian emigrants worldwide.
Case law has consistently reiterated that this is a subjective right, which can be ascertained in court if the administrative route is impracticable or excessively slow.
However, a recent reform, outlined between 2024 and 2025, has introduced more restrictive conditions for acquiring citizenship by descent.
The legislation set a deadline (27 March 2025) for the submission of applications under the previous, more favourable regime and introduced new requirements that limit the transmission of status beyond certain degrees of kinship, such as second degree, or link it to periods of residence in Italy by the parent.
This change triggered a predictable race against time to submit applications.
To cope with the resulting wave of requests, the law passed on 14 January 2026 centralised the management of applications at an office of the Ministry of Foreign Affairs. The new provisions require applications to be submitted exclusively in paper format, with original documents, and set a deadline of 36 months for their processing.
In essence, to obtain Italian citizenship today, you must have an Italian grandfather or grandmother (and no longer more distant ancestors as was previously the case), arm yourself with original documents, send them by post and wait three years. At that point, rather than citizenship, the applicant would deserve an Olympic medal for bureaucratic patience.
Quante volte ho assistito clienti americani, argentini, brasiliani, nella procedura per ottenere la cittadinanza italiana. Anche recentemente mi è stata fatta una richiesta, alla quale ho risposto tenendo conto delle recenti novità. L'acquisizione della cittadinanza italiana si fonda storicamente sul principio dello iure sanguinis, ovvero per discendenza da un avo italiano, come sancito dalla Legge n. 91 del 1992.
Questo diritto, che permette di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino indipendentemente dal luogo di nascita, ha generato un vasto numero di potenziali richiedenti tra i discendenti dei circa 27 milioni di emigrati italiani nel mondo. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che si tratta di un diritto soggettivo, accertabile in sede giudiziaria qualora la via amministrativa risulti impraticabile o eccessivamente lenta.
Tuttavia, una recente riforma, delineata tra il 2024 e il 2025, ha introdotto condizioni più restrittive per l'acquisizione della cittadinanza per discendenza. La normativa ha fissato una data limite (27 marzo 2025) per la presentazione delle domande secondo il regime precedente, più favorevole, e ha introdotto nuovi requisiti che limitano la trasmissione dello status oltre certi gradi di parentela, come il secondo grado, o la legano a periodi di residenza in Italia del genitore.
Questa modifica ha innescato una prevedibile corsa contro il tempo per presentare le istanze.
Per far fronte alla conseguente ondata di richieste, la legge approvata il 14 gennaio 2026 ha centralizzato la gestione delle pratiche presso un ufficio del Ministero degli Affari Esteri.
Le nuove disposizioni impongono la presentazione delle domande esclusivamente in formato cartaceo, con documenti originali, e stabiliscono un termine di 36 mesi per la loro lavorazione.
In sostanza, per ottenere la cittadinanza italiana, oggi bisogna avere un nonno o una nonna italiani, (e non più come era precedentemente antenati più lontani) armarsi di documenti originali, spedirli via posta e attendere tre anni.
A quel punto, più che la cittadinanza, il richiedente si meriterebbe una medaglia olimpica per la pazienza burocratica.
In my capacity as DPO, or Data Protection Officer for a number of companies and organisations, I am often asked questions about what can and cannot be disclosed. Just recently, I was asked whether an employer could, without their consent, give employees' personal data to a third party in order to organise a trip abroad.
After all, some argued, it is necessary for something related to the employment relationship.
It is fortunate that they asked me, because the employer can only do so if they have received the employee's consent, which must be explicit for that specific case, given that travel abroad is not covered by the normal circumstances of the employment relationship.
This principle was also reiterated by the Court of Appeal of Palermo in its ruling no. 1399 of 6 October 2025, which declared that a municipality, as data controller, is liable for the unlawful disclosure of personal and sensitive data of one of its employees, even if the event is attributable to human error.
Therefore, even the initiative of the person responsible, who in my case was about to communicate the data to third parties, entailed liability for the company.
The Court of Cassation, in its ruling no. 13073/2023, established that the data controller is also liable for the negligent acts of its employees, in application of a general principle similar to Article 2049 of the Italian Civil Code. In this specific case, the disclosure of an employee's non-public “reputational” data, which occurred by mistake in the publication of a decision on the online public notice board, constituted a compensable offence, regardless of the fact that the cause was a mere distraction.
This principle is fully in line with European case law. The Court of Justice of the European Union (Case C-741/21, 11 April 2024) has clarified that, pursuant to Article 82 of the GDPR, the data controller cannot exempt itself from liability simply by invoking the error of a person acting under its authority. In order to be exempted, the entity must demonstrate the absence of a causal link between the breach of its data protection obligations (pursuant to Articles 5, 24 and 32 of the GDPR) and the damage suffered by the data subject.
The employee whose data has been disclosed may invoke Article 82 of the GDPR, which recognises the right of any person who has suffered material or non-material damage as a result of an infringement of the Regulation to obtain compensation from the data controller.
Therefore, all employers should take note and always consult with the DPO or an expert before making decisions regarding personal data!
Nella mia veste di DPO, ovvero di Responsabile Protezione Dati di alcune aziende ed enti, mi vengono formulate spesso domande su cosa si possa o non si possa dare. Proprio in questi giorni mi è stato chiesto se il datore di lavoro poteva, senza il loro consenso, dare i dati personali dei dipendenti a un terzo, per organizzare una trasferta all’estero.
In fondo, qualcuno sosteneva, serve per una cosa attinente al rapporto di lavoro.
Meno male che mi hanno chiesto, perché il datore di lavoro può farlo solo se ha ricevuto l’assenso del lavoratore, che deve essere esplicito per quel caso specifico, dato che la trasferta all’estero non è contemplata nelle normali vicende del rapporto di lavoro.
Questo principio è stato ribadito anche dalla Corte di Appello di Palermo con, sentenza del 6 ottobre 2025, n. 1399 che ha dichiarato un Comune, in qualità di titolare del trattamento, è responsabile per la diffusione illecita di dati personali e sensibili di una propria dipendente, anche qualora l'evento sia riconducibile a un errore umano.
Quindi anche l’iniziativa del responsabile che nel mio caso stava per comunicare i dati a dei terzi comportava responsabilità per l’azienda.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13073/2023, ha stabilito che il titolare del trattamento risponde anche del fatto colposo dei propri dipendenti, in applicazione di un principio generale assimilabile all'art. 2049 c.c. Nel caso specifico, la diffusione di dati "reputazionali" non ostensibili di una dipendente, avvenuta per errore nella pubblicazione di una determina all'albo pretorio online, ha configurato un illecito risarcibile, a nulla rilevando che la causa fosse una mera distrazione.
Questo principio è pienamente allineato con la giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-741/21, 11 aprile 2024) ha precisato che, ai sensi dell'articolo 82 del GDPR, il titolare del trattamento non può esimersi dalla propria responsabilità semplicemente invocando l'errore di una persona che agisce sotto la sua autorità Per essere esonerato, l'ente deve dimostrare l'assenza di un nesso di causalità tra la violazione dei propri obblighi di protezione dei dati (ex artt. 5, 24 e 32 del GDPR) e il danno subito dall'interessato.
Il lavoratore i cui dati siano stati poi diffuso può avvalersi dell'articolo 82 del GDPR, che riconosce a chiunque subisca un danno, materiale o immateriale, a causa di una violazione del regolamento, il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento.
Quindi a tutti i datori di lavoro, attenzione, consultatevi sempre con il DPO o con un esperto, prima di prendere decisioni in materia di dati personali!
The Italian Supreme Court's ruling no. 20415 of 21 July 2025 can be described as a historic decision, which opens the door to the validity of financial agreements entered into between spouses in view of a possible future separation.
Historically, our legal system has always opposed the validity of pre-marital or pre-divorce agreements, considering them contrary to public policy due to the risk of compromising inalienable rights such as child support and custody, or alimony.
The relevant legal framework is based on Article 1322 of the Civil Code, which recognises the freedom of the parties to enter into agreements, even atypical ones.
This is possible only provided that they do not contravene mandatory rules or public policy. In the past, however, case law had often denied the validity of agreements that regulated in advance the financial consequences of separation, considering them potentially detrimental to fundamental rights.
With Decision 20415/2025, the Supreme Court has decisively changed its approach, recognising the lawfulness of agreements entered into between spouses during marriage.
These agreements are intended to regulate, in a balanced and preventive manner, financial aspects that will only come into effect upon separation or divorce. They are genuine “atypical contracts with lawful suspensive conditions”, whose effectiveness is therefore subject to the future and uncertain event of marital crisis.
A concrete example concerns the case of a sum paid by the wife for the renovation of her husband's property, which, in the event of separation, the husband undertook to repay.
Despite the novelty, the Court of Cassation points out that agreements that affect mandatory rights, such as those of children, or that limit alimony, which are strictly protected by law, are excluded from validity.
In short, the Court of Cassation seems to be saying to spouses: “You can agree beforehand, but without ruthlessness in divorce. So, a lot of autonomy, but with common sense... and no “Romeo and Juliet” style agreements when it comes to assets!”. After all, even in love, a little negotiation doesn't hurt, as long as it doesn't turn into a war of legal documents.
L'ordinanza della Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025, può definirsi come una pronuncia storica, che apre alla validità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in vista di una possibile futura separazione.
Storicamente, il nostro ordinamento ha sempre osteggiato la validità degli accordi prematrimoniali o pre-divorzio, ritenendoli contrari all’ordine pubblico per il rischio di comprimere diritti indisponibili quali il mantenimento e la tutela dei figli, o l’assegno di divorzio.
Il quadro normativo di riferimento si fonda sull’art. 1322 del Codice Civile, il quale riconosce la libertà delle parti di stipulare patti, anche atipici, purché non contrari a norme imperative o all’ordine pubblico. In passato la giurisprudenza aveva però spesso negato efficacia a quei patti che disciplinavano anticipatamente le conseguenze patrimoniali della separazione, ritenendoli potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali.
Con l’ordinanza 20415/2025, la Suprema Corte muta decisamente orientamento, riconoscendo la liceità degli accordi stipulati tra coniugi durante il matrimonio.
Esso sono finalizzati a regolare in modo equilibrato e preventivo aspetti patrimoniali che entreranno in vigore solo al verificarsi della separazione o del divorzio. Si tratta di un vero e proprio “contratto atipico con condizione sospensiva lecita”, la cui efficacia è dunque subordinata all’evento futuro e incerto della crisi coniugale.
Un esempio concreto riguarda il caso di una somma versata dalla moglie per la ristrutturazione di un immobile del marito, che, in caso di separazione, il marito si obbligava a restituire.
Pur nella novità, la Cassazione puntualizza che restano esclusi dalla validità quegli accordi che incidono su diritti inderogabili, come quelli dei figli, o che limitano l’assegno divorzile, tutelati severamente dall’ordinamento.
Insomma, la Cassazione sembra dire ai coniugi: «Potete accordarvi prima, ma senza spietatezza nel divorzio. Quindi, tanta autonomia, ma con buon senso... e niente accordi alla "Romeo e Giulietta" versione patrimoniale!». In fondo, anche in amore, un po’ di contrattualistica non guasta, purché non si trasformi in una guerra di carte bollate.
Fortunately, I have many friends and acquaintances who are doctors in various specialisations, and this topic sometimes comes up in conversation. However, it is something that affects everyone as patients, especially whenever we undergo medical or hospital treatment. With regard to healthcare-associated infections (HAIs), i.e. those that occur at least 48 hours after admission to hospital and up to a maximum of three days after discharge, the Supreme Court has consolidated a precise division of the burden of proof in a recent order of the Supreme Court No. 17145 of 2025.
The patient seeking compensation for damages has the burden of proving the causal link between the onset of the infection and the healthcare service, according to the “more likely than not” criterion. Such proof may also be provided on a presumptive basis, using serious, precise and consistent evidence. Case law has identified the main presumptive elements as temporal (onset of infection from the third day of hospitalisation), topographical (location of the infection at the surgical site) and clinical (type of microorganism).
last update October 2025
Once the patient has fulfilled this burden of proof by demonstrating the likely nosocomial origin of the infection, the burden of proof shifts to the healthcare facility. In order to exclude its liability, the facility must demonstrate that it has fulfilled its duty of care by proving that it has adopted and effectively applied all necessary measures to prevent infection. As specified by the Court of Cassation, the facility must document the effective implementation of protocols relating, for example, to the disinfection of environments, the sterilisation of materials, waste management, air quality and microbiological surveillance. The mere preparation of general protocols is not sufficient if their application to the specific case is not proven.
On the other hand, however, it has been stated that, according to the principle of proximity of evidence, incomplete medical records cannot result in prejudicial evidence for the patient.
Everyone must do their best, both as patients and, above all, as healthcare facilities, in the hope that such cases occur as rarely as possible.
Per sorte conto molti amici e conoscenti medici di varie specializzazioni e con loro alcune volte emerge questa tematica. Si tratta però di qualcosa che riguarda tutti, in quanto pazienti, specialmente ogni volta in cui ci sottoponiamo a un trattamento medico o ospedaliero. In tema di infezioni correlate all'assistenza (ICA), cioè quelle che insorgono almeno 48 ore dopo l'ingresso in ospedale, fino a un massimo di tre giorni dalla dimissione, la giurisprudenza di Cassazione ha consolidato con una recente ordinanza della Civile della Corte di Cassazione n. 17145 del 2025, un preciso riparto dell'onere probatorio.
Incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza dell'infezione e la prestazione sanitaria, secondo il criterio del "più probabile che non". Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, avvalendosi di indizi gravi, precisi e concordanti. La giurisprudenza ha individuato come elementi presuntivi principali i criteri temporale (insorgenza dell'infezione a partire dal terzo giorno di ricovero), topografico (localizzazione dell'infezione nel sito chirurgico) e clinico (tipologia del microrganismo)
Una volta che il paziente abbia assolto a tale onere, dimostrando l'origine verosimilmente nosocomiale dell'infezione, l'onere della prova liberatoria si sposta sulla struttura sanitaria. Per escludere la propria responsabilità, essa deve dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione di protezione, provando di aver adottato e concretamente applicato tutte le misure necessarie a prevenire il contagio. Come specificato dalla Cassazione, la struttura deve documentare l'effettiva attuazione dei protocolli relativi, ad esempio, alla disinfezione degli ambienti, alla sterilizzazione dei materiali, alla gestione dei rifiuti, alla qualità dell'aria e alla sorveglianza microbiologica.
La mera predisposizione di protocolli generali non è sufficiente se non è provata la loro applicazione al caso specifico. D’altro canto però si è affermato che la lacunosa tenuta della cartella clinica, per il principio di vicinanza della prova, non può tradursi in un pregiudizio probatorio per il paziente.
Ognuno deve fare il meglio possibile, sia come paziente, ma soprattutto come struttura sanitaria, sperando che questi casi si manifestino il meno possibile.