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Avv. Maria Gabriella Maggiora
Avv. Roberto Nicolini
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Avv. Stefania Brugnoli
Avv. Stefano Carrara
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If you rent to tourists, do you pay taxes!?

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La tecnologia ha rivoluzionato e facilitato moltissimi ambiti della nostra vita; ci stiamo abituando un po’ tutti ad avvalercene, sia come consumatori che come venditori di beni e servizi, anche non professionali.

Dall’inizio di gennaio 2023 e in tutta la UE i proventi derivanti dalle piattaforme digitali debbono essere dichiarati e su di essi si devono pagare le tasse.

L’obbligo fiscale esisteva anche prima, ma in Italia, con apposito provvedimento legislativo è entrata in vigore la DAC7. Dietro una sigla così tecnica c’è l’aggiornamento della normativa europea, in forza della quale chi, attraverso le piattaforme digitali, percepisce in un paese della UE redditi da locazione di beni immobili, dalla prestazione di servizi personali, dalla vendita di beni e dalla locazione di qualsiasi mezzo di trasporto, deve adempiere puntualmente gli obblighi fiscali.

Infatti entro il 31 gennaio 2024 le piattaforme digitali, come Booking.com sono obbligato a comunicare al fisco dello stato di appartenenza del contribuente tali redditi che siano stati percepiti nel 2023. Quindi già da oggi, anzi dal 1° gennaio scorso.

Possono stare tranquilli gli  operatori “minimi”, cioè coloro che percepiscono meno di 2.000 Euro l’anno o che hanno un numero limitato di servizi o vendite o locazioni.

Allora se hai deciso di affittare ai turisti la tua casa di vacanze, nei periodi nei quali non ci vai, magari anche quella in Spagna, meglio essere virtuosi.

 

ultimo aggiornamento marzo 2023

 

 

 

Technology has revolutionised and facilitated many areas of our lives; we are all getting a bit used to it, both as consumers and as sellers of goods and services, including non-professional ones.

From the beginning of January 2023 and all over the EU, income from digital platforms has to be declared and taxes have to be paid on it.

The tax obligation also existed before, but in Italy, the DAC7 came into force with a specific legislative measure. Behind such a technical acronym is the updating of European rules, under which those who, through digital platforms, receive income in an EU country from the rental of real estate, from the performance of personal services, from the sale of goods, and from the renting of any means of transport, must fulfil their tax obligations on time.

In fact, by 31 January 2024, digital platforms such as Booking.com are compelled to notify the tax authorities of the taxpayer's home state of such income received in 2023. So already from today, or rather from 1 January.

However the 'minimum' operators, i.e. those who receive less than EUR 2,000 per year or who have a limited number of services or sales or rentals, are exempted.

So if you have decided to rent out your holiday home to tourists, in the time when you are not there, maybe even the one in Spain, better be virtuous.

 

last update March 2023

 

Specialmente se si tratta di diritto internazionale ed europea, mi occupo anche di diritto di famiglia, in team con gli avvocati del mio studio legale.

 

E’ noto che da qualche anno in Italia non è indispensabile rivolgersi al Tribunale per divorziare, dato che è possibile farlo con accordi di mediazione assistita, nella quale intervengono gli avvocati oppure direttamente davanti all’ufficio dello stato civile. All’interno dell’Unione Europea sono ormai frequenti i matrimoni tra coniugi di diversa nazionalità e c’è interesse quindi che essi vengano regolati in modo omogeneo in tutta l’Unione. 

 

E’ successo che due persone di nazionalità italiana e tedesca si sono sposati in Germania e dopo qualche anno hanno deciso di divorziare in Italia, proprio con la modalità semplificata del divorzio extra giudiziale davanti all’ufficiale dello stato civile italiano. Successivamente però gli uffici municipali tedeschi si sono rifiutati di trascrivere il divorzio in Germania, perché secondo loro doveva essere confermato da un Tribunale tedesco.

 

Lo scorso 15 novembre 2022 è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha affermato che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» valida anche per lo stato tedesco. Ciò perché “l’ufficiale dello stato civile italiano è competente a pronunciare il divorzio in modo giuridicamente vincolante, registrando per iscritto l'accordo di divorzio redatto dai coniugi dopo aver effettuato un esame.”

Per consultare l’intero documento puoi cliccare qui: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cgue_646_20-2022.pdf

 

Si stratta di un importante decisione, che anche in materia di divorzio, consentirà una più facile attuazione della volontà delle persone che vogliono separarsi nonché l’applicazione di regole uguali in tutta l’Unione Europea.

 

Last update February 2023

 

 

Especially when it comes to international and European law, I also deal with family law, in team with the lawyers in my law firm.

 

It is well known that for some years now in Italy it is not imperative to go to court to get divorced, as it is possible to do so by means of assisted mediation agreements, in which lawyers intervene, or directly before the civil register office. Marriages between spouses of different nationalities are now frequent within the European Union and there is therefore an interest in them being regulated uniformly throughout the Union. 

 

It happened that two people of Italian and German nationality married in Germany and after a few years decided to divorce in Italy, precisely by the simplified mode of extra-judicial divorce before the civil register office. Subsequently, however, the German municipal offices refused to record the divorce in Germany because, according to them, it had to be confirmed by a German court.

 

On 15 November 2022, the Court of Justice of the European Union intervened, stating that a divorce decree drawn up by a civil register office of the Member State of origin, containing a divorce agreement concluded by the spouses and confirmed by them before that registrar, in accordance with the conditions laid down by the law of that Member State, is a 'decision' that is also valid for the German state. This is because "the Italian civil register office is competent to pronounce the divorce in a legally binding manner by recording in writing the divorce agreement drawn up by the spouses after carrying out an examination."

For the whole document, please click here: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cgue_646_20-2022.pdf

An important decision, which, also in divorce matters, will make it easier to implement the will of persons wishing to divorce as well as to apply the same rules throughout the European Union

 

 Last update February 2023

Nei nostri cellulari rimangano registrati i messaggi sms, i messaggi vocali e scritti whatsapp e quelli di diversi altri social network.  Gli stessi cellulari – come i personal computer o altri apparecchi - possono essere utilizzati senza fatica per effettuare registrazioni di telefonate, videochiamate o incontri.

Nel mio lavoro mi viene fatta frequentemente la domanda se farlo è lecito e se possa valere come mezzo di prova.

La risposta non è purtroppo univoca, sia perché la normativa non è stata aggiornata tenendo conto di questi nuovi strumenti, sia perché i Tribunali danno decisioni diverse a seconda dei casi. È davvero difficile orientarsi.

In un processo civile in corso sono riuscito a utilizzare come mezzo di prova i messaggi whatsapp scambiati dal mio cliente con la parte opposta, perché l’avvocato avversario non li ha contestati tempestivamente.

La Cassazione Penale  comunque in una recente sentenza, confermando precedenti sentenze ha stabilito che “…i messaggi “whatsApp” e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., ed è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica...”

Nonostante ciò molti giudici, applicando altre norme, dicono che lo stesso giudice può liberamente valutarli.

Per non parlare poi degli aspetti di privacy. Perché registrare una conversazione – specialmente relativa a un rapporto di lavoro o commerciale - può anche essere ritenuta prova valida dal giudice in un processo, ma potrebbe sempre costituire una violazione del GDPR ed esporre quindi chi fa la registrazione a sanzioni pecuniarie rilevanti. Su questo punto il Garante Privacy sarebbe incline a consentirle, ma spesso in giudici la pensano diversamente.

In conclusione chiunque, intenzionalmente o con applicazioni di messaggistica acquisisca messaggi audio o fotografici, in qualsivoglia formato, deve chiedere al proprio avvocato un parere sul singolo caso, per averne poi il miglior utilizzo.

 

Aggiornamento gennaio 2023

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