An ageing population also brings with it legal issues of this kind. And given the increase of elderly people, frequently alone, the matter I am talking about here today is also of general interest in my opinion.
Is it legally valid, even if there would be heirs, to leave one's home to a third party, if that party provides care and assistance?
The positive answer was given by the Court of Cassation in a ruling a few months ago, which affirmed that there was 'the existence of the conditions capable of legitimising the conclusion of the atypical support contract'.
Technically, in fact, in the case at hand, a public notarial deed was drawn up, whereby the elderly person ceded to a third person the nude ownership of his home. The third person undertook to provide moral and material care and assistance. This agreement is legally called a support contract.
Confirming previous decisions, it was held that there was no disproportion between the benefits given and those promised, since the death was not foreseeable in the near future, nor was the intensity of the assistance to be provided. This is not to be confused with the case of contracts or agreements of this kind, which were entered into in different circumstances, in which the disappearance of the assisted person is evidently imminent.
All in all, it seems to me an encouraging possibility for many elderly people, which balances their interests and those of their carers.
And which might make those relatives, who often have little concern for their elderly, to think about.
Even in cases such as these, however, all the specific circumstances and especially the values involved must be carefully assessed by a professional consultant.
Obviously this solution is to be considered acceptable and valid, if there is a fair and reasonable relationship, between the value of the property and the assistance provided.
Un progressivo invecchiamento della popolazione, porta con sé anche questioni giuridiche di questo tipo. E dato l’aumento di persone anziane, frequentemente sole, anche la vicenda di qui vi parlo oggi, riveste a mio parere un interesse generale.
E’ legalmente valido, anche se ci sarebbero degli eredi, lasciare la propria casa a un terzo, se questo fornisce cure e assistenza?
La risposta positiva è stata data alla Corte di Cassazione con una sentenza di qualche mese fa, che ha affermato esserci
“la sussistenza delle condizioni idonee a legittimare la conclusione del contratto atipico di mantenimento”.
Tecnicamente infatti nel caso in esame è stato redatto un atto pubblico notarile, con il quale l’anziano cedeva alla terza persona la nuda proprietà della propria casa di abitazione. La terza persona si impegnava a dare cura e assistenza morale e materiale. Questo accordo legalmente si chiama “contratto di mantenimento”.
Confermando alcune decisioni precedenti, si è ritenuto che non c’era sproporzione tra le prestazioni date e quelle promesse, dato che il decesso non era prevedibile a breve, come non lo era la intensità dell’assistenza da prestare. Non va confuso però questo caso con quello di contratti o accordi di questo tipo, che venissero stipulati in circostanze diverse, nelle quali sia evidentemente vicino il venir meno dell’assistito.
Complessivamente mi sembra un incoraggiante possibilità per molte persone anziane, che contempera gli interessi loro e di chi li assiste. E che potrebbe far pensare un po’ quei parenti, i quali spesso dei loro anziani si preoccupano poco.
Anche in casi come questi, vanno comunque attentamente valutate da parte di un consulente professionista tutte le circostanze specifiche e soprattutto i valori in questione. Evidentemente è infatti soluzione da ritenersi apprezzabile e valida, se vi sia una equa e ragionevole relazione tra il valore dell’immobile e l’assistenza prestata.
Long live the sparkling wine, in the shining glasses, so sings Turiddu in Cavalleria Rusticana, so it was appreciated once again at Vinitaly 2024, the very important wine fair held every year in my city, Verona.
To protect the authenticity and goodness of wine, whose production chain is of great importance in Italy as well as in other European countries, there are both European and national regulations.
Prominent among the national ones is Law 238 of 2016, which sanctions 'anyone who, ....., in wine-making or wine-handling operations, uses all or part of unauthorised products, such as alcohol, sugars, or sugary or fermented materials other than those derived from fresh grapes, even if slightly dried'. But also of considerable relevance is Article 516 of the Criminal Code, which punishes 'anyone who offers for sale or otherwise markets as genuine non-genuine foodstuffs'.
I report this today, because it happened that a fraudulent organisation bought low-quality wines, increased the alcohol content by adding alcohol, and put it on sale at a higher price.
It should be added that it did not limit itself to this, but falsified the bands and gave false indications to consumers on Doc and Docg.
Italian judges are fortunately strict against these dishonest operators, and the Court of Cassation in a judgment of 4 April 2024 stated - among other things - that they can be punished under both general and special regulations.
Infact if the person engages in an overall conduct that violates, on the one hand, the rules of the special discipline and, on the other hand, different and additional rules deriving from Articles of the Criminal Code, then the application of both disciplines in relation to the individual conducts carried out could not be excluded, also because the two regulations are 'one relating to the previous phase of adulteration and, the other, to the subsequent phase of marketing'.
In this case, the Court of Cassation confirmed both the first and second instance decisions, continuing with a constant jurisprudential line. This is a good thing because this protects "the interest in the regularity of commerce and industry and, more generally, the national economy, according to a shareable trend, aimed at ensuring the effectiveness of constitutional principles on economic initiative and private property."
Above all, we consumers can rely on the quality of the l wine, which to quote, Cavalleria Rusticana 'like the dream of the lover, infuses joy’!
“Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante”, cosi canta Turiddu in Cavalleria Rusticana, cosi è stato apprezzato una volta di più al Vinitaly 2024, l’importantissima fiera del settore enologico che si tiene ogni anno nella mia città.
A tutela della genuinità e della bontà del vino, la cui filiera produttiva è di grande rilevanza in Italia come anche in altri paesi europei, ci sono sia norme europee che nazionali.
Tra quelle nazionali spicca la legge 238 del 2016 che sanziona
“chiunque, ....., nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita”.
Ma di notevole rilevanza è anche l’art. 516 del Codice Penale, che colpisce “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine”.
Oggi ve ne parlo perché è successo che una organizzazione truffaldina, acquistava vini di bassa qualità, aumentava la gradazione aggiungendo dell’alcol e lo metteva in vendita a prezzo maggiorato. C’è da aggiungere che non si limitava a questo, ma falsificava le fascette e dava indicazioni false ai consumatori su Doc e Docg.
I giudici italiani sono fortunatamente rigorosi contro questi operatori disonesti e la Corte di Cassazione, con una sentenza del 4 aprile 2024, ha affermato – tra le altre cose - che essi possono essere puniti in base a entrambe le normative, sia quella generale che quella speciale.
Se, infatti, il soggetto pone in essere una condotta complessiva che violi, per una parte, le norme della disciplina speciale e, per altra parte, diverse ed ulteriori norme ricavabili dagli articoli del codice penale, allora non potrebbe escludersi l'applicazione di entrambe le discipline in relazione alle singole condotte realizzate, anche perché le due normative sono “l'una afferente alla pregressa fase della adulterazione e, l'altra, a quella successiva della commercializzazione”.
In questo caso la Corte di Cassazione ha confermato sia la sentenza di condanna di primo grado, che quella di secondo grado, dando continuità ad un costante indirizzo giurisprudenziale. Ed è un bene, perché in questo modo si tutela “l’interesse alla regolarità del commercio e dell'industria e, più in generale, l'economia nazionale, secondo una condivisibile tendenza volta ad assicurare effettività ai principi costituzionali in materia di iniziativa economica e di proprietà privata.”
Soprattutto noi consumatori possiamo confidare allora sulla qualità del vino, che per riprendere, Cavalleria Rusticana “come il mito dell’amante, infonde il giubilo”.
Have you installed surveillance cameras where you live?!
Desire for security, theft prevention, affordable technology.
Many have already installed them, many are considering doing so, to meet these needs. And I mean both owners of individual houses and those who live in apartments in buildings.
But what does the law say about this? This is a question I have been asked many times, since as a lawyer I also have professional duties as Data Protection Officer.
In principle, one has to comply with all the obligations of Privacy, i.e. notices, limited duration of records and others. If you violate these rules, you risk heavy penalties.
On the other hand, cameras can be installed without 'red tape' if the recordings are without sound and images of private (such as the entrance to a house) and not public places are recorded. It is understood that not even condominium areas can be filmed.
In addition, it should be borne in mind that this recording cannot be circulated or passed on to third parties, unless it is sent to the police and attached to a complaint, to request their intervention.
To get all the information on this issue, you can consult the Privacy Authority at the link below:
Avete installato le telecamere di sorveglianza dove abitate?!
Desiderio di sicurezza, prevenzione dei furti, tecnologie con costi alla portata di tutti.
Molti le hanno già installate, tanti stanno valutando se farlo, per soddisfare queste esigenze. E intendo sia i proprietari di case singole, che coloro che abitano in appartamenti siti in edifici.
Ma cosa dice la legge in proposito? E’ una domanda che mi è stata rivolta più volte, visto che, come avvocato, ho anche incarichi professionali di Responsabile Protezione dei Dati o, in inglese, di Data Protection Officer.
In linea di principio si devono rispettare tutti gli obblighi della Privacy, ovvero cartelli, informative, durata limitata delle registrazioni e altri. Se si violano queste regole si rischiano pesanti sanzioni.
Invece si possono installare le telecamere senza “burocrazia”, se le registrazioni sono senza audio e si registrano immagini di luoghi privati (come l’entrata di casa) e non pubblici. Intendiamoci, neppure le aree condominiali possono essere riprese.
Inoltre va tenuto conto che queste riprese non possono essere diffuse né essere trasmesse a terzi, a meno che non si mandino alle forze dell’ordine allegandole a una denuncia, per richiedere il loro intervento.
Per avere tutte le necessarie informazioni su questo tema si può consultare il Garante Privacy sul link qui sotto:
E’ un tema che riguarda sia i privati che le aziende, infatti recentemente una delle aziende mie clienti mi ha chiesto un parere sul potersi distaccare dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ritenendo di poter far meglio da sola, utilizzando un impianto con energie alternative.
Ovviamente gli altri condomini non sono d’accordo e per procedere servirebbe l’approvazione dei condomini, che rappresentino di almeno la metà del valore dell’edificio.
In questo caso io ho riferito alla mia cliente che può procedere anche senza approvazione degli altri condomini, purché l’impianto centralizzato non ne venga pregiudicato, rimanendo obbligata a pagare solo le spese di conservazione dell’impianto stesso.
Nello specifico la legge del 2012 stabilisce che dal distacco del singolo condomino non devono derivare aggravi di spesa per i restanti condomini come pure squilibri termici, pregiudizievoli per la regolare erogazione del servizio e la sicurezza dell’impianto.
Allora la mia cliente incaricherà un tecnico, affinchè predisponga una relazione tecnica a conferma del rispetto delle norme e invierà all’amministratore del condominio la sua decisione di distaccarsi dall’impianto centralizzato. Speriamo che il tecnico faccia davvero un buon lavoro, perché la certificazione del tecnico può essere sempre contestata dal condominio.
In tal caso, si potrebbe finire davanti a un giudice, o meglio, dar corso ad un procedimento di mediazione, che costa meno ed è più veloce.
Finché si tratta di aziende, che, date le grandi superfici, hanno costi elevatissimi per il riscaldamento come in questo caso, vale la pena valutare queste misure.
Per gli appartamenti forse è più efficiente .. abbassare di un grado il termostato per risparmiare un pò.
In un paese come l’Italia, di piccole e medie imprese, questa è una scadenza che interessa a molti. Entro il prossimo 11 dicembre 2023 tutte le società di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni e trust dovranno render pubblico il titolare effettivo.
Perché questa novità? Per contribuire a rendere più trasparente il sistema economico, combattendo il reimpiego di proventi da attività criminali, in sostanza il riciclaggio.
Chi è il titolare effettivo? In parole semplici è la persona che prende le decisioni della società. Ovviamente ci sono diversi modi per individuarlo, a seconda del tipo di società, normalmente è il socio di maggioranza.
Come si fa? Non possono provvedere i consulenti, ma sono le società stesse che dovranno direttamente dare comunicazione alla camera di commercio.
E poi? E poi questo registro dei titolari effettivi sarà consultabile dai soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio (professionisti, istituti di credito, assicurazioni) e dalle autorità.
Le nuove società dovranno provvedere entro 30 giorni dalla loro costituzione, ma sia quelle già esistenti che quelle nuove, dovranno aggiornare la comunicazione, nel caso di variazioni societarie che influiscano sul titolare effettivo.
Meglio adeguarsi per tempo dunque, anche perché sono previste sanzioni fino a 1.032 Euro, che verranno irrogate a ogni soggetto tenuto a fare la comunicazione, ad esempio a tutti i membri di un consiglio di amministrazione.
Infine una nota per avvocati, commercialisti e altri professionisti; quando si assume un incarico bisognerà prestare attenzione, se le notizie disponibili nel registro sono diverse da quelle acquisite dal cliente. C’è infatti l’obbligo di segnalare tale difformità.
Vogliamo sperare che questa nuova normativa contribuisca a rendere migliore il tessuto economico, a beneficio di tutti.