The Italian Supreme Court's ruling no. 20415 of 21 July 2025 can be described as a historic decision, which opens the door to the validity of financial agreements entered into between spouses in view of a possible future separation.
Historically, our legal system has always opposed the validity of pre-marital or pre-divorce agreements, considering them contrary to public policy due to the risk of compromising inalienable rights such as child support and custody, or alimony.
The relevant legal framework is based on Article 1322 of the Civil Code, which recognises the freedom of the parties to enter into agreements, even atypical ones.
This is possible only provided that they do not contravene mandatory rules or public policy. In the past, however, case law had often denied the validity of agreements that regulated in advance the financial consequences of separation, considering them potentially detrimental to fundamental rights.
With Decision 20415/2025, the Supreme Court has decisively changed its approach, recognising the lawfulness of agreements entered into between spouses during marriage.
These agreements are intended to regulate, in a balanced and preventive manner, financial aspects that will only come into effect upon separation or divorce. They are genuine “atypical contracts with lawful suspensive conditions”, whose effectiveness is therefore subject to the future and uncertain event of marital crisis.
A concrete example concerns the case of a sum paid by the wife for the renovation of her husband's property, which, in the event of separation, the husband undertook to repay.
Despite the novelty, the Court of Cassation points out that agreements that affect mandatory rights, such as those of children, or that limit alimony, which are strictly protected by law, are excluded from validity.
In short, the Court of Cassation seems to be saying to spouses: “You can agree beforehand, but without ruthlessness in divorce. So, a lot of autonomy, but with common sense... and no “Romeo and Juliet” style agreements when it comes to assets!”. After all, even in love, a little negotiation doesn't hurt, as long as it doesn't turn into a war of legal documents.
L'ordinanza della Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025, può definirsi come una pronuncia storica, che apre alla validità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in vista di una possibile futura separazione.
Storicamente, il nostro ordinamento ha sempre osteggiato la validità degli accordi prematrimoniali o pre-divorzio, ritenendoli contrari all’ordine pubblico per il rischio di comprimere diritti indisponibili quali il mantenimento e la tutela dei figli, o l’assegno di divorzio.
Il quadro normativo di riferimento si fonda sull’art. 1322 del Codice Civile, il quale riconosce la libertà delle parti di stipulare patti, anche atipici, purché non contrari a norme imperative o all’ordine pubblico. In passato la giurisprudenza aveva però spesso negato efficacia a quei patti che disciplinavano anticipatamente le conseguenze patrimoniali della separazione, ritenendoli potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali.
Con l’ordinanza 20415/2025, la Suprema Corte muta decisamente orientamento, riconoscendo la liceità degli accordi stipulati tra coniugi durante il matrimonio.
Esso sono finalizzati a regolare in modo equilibrato e preventivo aspetti patrimoniali che entreranno in vigore solo al verificarsi della separazione o del divorzio. Si tratta di un vero e proprio “contratto atipico con condizione sospensiva lecita”, la cui efficacia è dunque subordinata all’evento futuro e incerto della crisi coniugale.
Un esempio concreto riguarda il caso di una somma versata dalla moglie per la ristrutturazione di un immobile del marito, che, in caso di separazione, il marito si obbligava a restituire.
Pur nella novità, la Cassazione puntualizza che restano esclusi dalla validità quegli accordi che incidono su diritti inderogabili, come quelli dei figli, o che limitano l’assegno divorzile, tutelati severamente dall’ordinamento.
Insomma, la Cassazione sembra dire ai coniugi: «Potete accordarvi prima, ma senza spietatezza nel divorzio. Quindi, tanta autonomia, ma con buon senso... e niente accordi alla "Romeo e Giulietta" versione patrimoniale!». In fondo, anche in amore, un po’ di contrattualistica non guasta, purché non si trasformi in una guerra di carte bollate.
Fortunately, I have many friends and acquaintances who are doctors in various specialisations, and this topic sometimes comes up in conversation. However, it is something that affects everyone as patients, especially whenever we undergo medical or hospital treatment. With regard to healthcare-associated infections (HAIs), i.e. those that occur at least 48 hours after admission to hospital and up to a maximum of three days after discharge, the Supreme Court has consolidated a precise division of the burden of proof in a recent order of the Supreme Court No. 17145 of 2025.
The patient seeking compensation for damages has the burden of proving the causal link between the onset of the infection and the healthcare service, according to the “more likely than not” criterion. Such proof may also be provided on a presumptive basis, using serious, precise and consistent evidence. Case law has identified the main presumptive elements as temporal (onset of infection from the third day of hospitalisation), topographical (location of the infection at the surgical site) and clinical (type of microorganism).
last update October 2025
Once the patient has fulfilled this burden of proof by demonstrating the likely nosocomial origin of the infection, the burden of proof shifts to the healthcare facility. In order to exclude its liability, the facility must demonstrate that it has fulfilled its duty of care by proving that it has adopted and effectively applied all necessary measures to prevent infection. As specified by the Court of Cassation, the facility must document the effective implementation of protocols relating, for example, to the disinfection of environments, the sterilisation of materials, waste management, air quality and microbiological surveillance. The mere preparation of general protocols is not sufficient if their application to the specific case is not proven.
On the other hand, however, it has been stated that, according to the principle of proximity of evidence, incomplete medical records cannot result in prejudicial evidence for the patient.
Everyone must do their best, both as patients and, above all, as healthcare facilities, in the hope that such cases occur as rarely as possible.
Per sorte conto molti amici e conoscenti medici di varie specializzazioni e con loro alcune volte emerge questa tematica. Si tratta però di qualcosa che riguarda tutti, in quanto pazienti, specialmente ogni volta in cui ci sottoponiamo a un trattamento medico o ospedaliero. In tema di infezioni correlate all'assistenza (ICA), cioè quelle che insorgono almeno 48 ore dopo l'ingresso in ospedale, fino a un massimo di tre giorni dalla dimissione, la giurisprudenza di Cassazione ha consolidato con una recente ordinanza della Civile della Corte di Cassazione n. 17145 del 2025, un preciso riparto dell'onere probatorio.
Incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza dell'infezione e la prestazione sanitaria, secondo il criterio del "più probabile che non". Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, avvalendosi di indizi gravi, precisi e concordanti. La giurisprudenza ha individuato come elementi presuntivi principali i criteri temporale (insorgenza dell'infezione a partire dal terzo giorno di ricovero), topografico (localizzazione dell'infezione nel sito chirurgico) e clinico (tipologia del microrganismo)
Una volta che il paziente abbia assolto a tale onere, dimostrando l'origine verosimilmente nosocomiale dell'infezione, l'onere della prova liberatoria si sposta sulla struttura sanitaria. Per escludere la propria responsabilità, essa deve dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione di protezione, provando di aver adottato e concretamente applicato tutte le misure necessarie a prevenire il contagio. Come specificato dalla Cassazione, la struttura deve documentare l'effettiva attuazione dei protocolli relativi, ad esempio, alla disinfezione degli ambienti, alla sterilizzazione dei materiali, alla gestione dei rifiuti, alla qualità dell'aria e alla sorveglianza microbiologica.
La mera predisposizione di protocolli generali non è sufficiente se non è provata la loro applicazione al caso specifico. D’altro canto però si è affermato che la lacunosa tenuta della cartella clinica, per il principio di vicinanza della prova, non può tradursi in un pregiudizio probatorio per il paziente.
Ognuno deve fare il meglio possibile, sia come paziente, ma soprattutto come struttura sanitaria, sperando che questi casi si manifestino il meno possibile.
Quante volte mi viene chiesto se si possa “chiudere” il balcone di casa, con una tenda o simile, per poterlo utilizzare di piu. Tanti siti online promuovono fortemente questi prodotti, affermando che sono liberamente installabili, ma è proprio così? Una recente decisione della Cassazione fa riflettere che la qualificazione giuridica delle strutture esterne, come le "pergotende" rappresenta un tema di grande attualità e complessità nel diritto edilizio, situandosi sulla linea di demarcazione tra l'attività edilizia libera e gli interventi che necessitano di un titolo abilitativo.
Il recente "Decreto Salva Casa" (D.L. n. 69/2024) ha tentato di fare chiarezza, ma, come evidenziato dalla giurisprudenza, la distinzione rimane casistica e ricca di insidie, con il rischio concreto di incorrere in responsabilità penali.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 29638/2025 offre un'importante chiave di lettura in materia. Nel caso di specie, i giudici hanno confermato la condanna per abuso edilizio nei confronti di un soggetto che aveva installato una struttura da lui ritenuta una semplice "pergotenda". La Corte, pur analizzando la nuova e più favorevole disciplina introdotta dal D.P.R. n. 380, ha ribadito un principio fondamentale:
l'opera rientra nell'edilizia libera solo se non determina "la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici". Nel caso esaminato, la struttura, per le sue dimensioni, la chiusura di due lati e la creazione di un nuovo volume abitabile, è stata considerata un intervento di trasformazione urbanistica, necessitante di permesso di costruire e non una mera opera di protezione solare.
In conclusione, la vicenda dimostra come, nonostante le semplificazioni normative, il confine tra un'opera lecita e un abuso edilizio possa essere estremamente labile. Prima di prendere qualsiasi decisione, anche quella che sembra la più innocua per migliorare la fruibilità dei propri spazi esterni, è sempre meglio rivolgersi ad un avvocato competente per evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze legali e trasformare un sogno di relax in un incubo burocratico.
Often I am asked whether it is possible to “close off” the balcony of a house with a curtain or similar, in order to make better use of it.
Many websites strongly promote these products, claiming that they can be freely installed, but is this really the case? A recent decision by the Court of Cassation suggests that the legal classification of external structures, such as “pergotenda” awnings, is a highly topical and complex issue in building law, lying on the dividing line between free building activity and interventions that require a building permit.
The recent “Decreto Salva Casa” (Decree to Save Homes) (Decree Law No. 69/2024) attempted to clarify the issue, but, as highlighted by case law, the distinction remains case-by-case and fraught with pitfalls, with a real risk of criminal liability.
The ruling of the Court of Cassation No. 29638/2025 offers an important interpretation of the matter. In the case in question, the judges upheld the conviction for building abuse against a person who had installed a structure that he considered to be a simple “pergola”. The Court, while analysing the new and more favourable regulations introduced by Presidential Decree no. 380, reiterated a fundamental principle:
the work falls within the scope of free construction only if it does not result in “the creation of a permanently enclosed space, with a consequent change in volume and surface area”.
In the case examined, the structure, due to its size, the closure of two sides and the creation of a new habitable volume, was considered an urban transformation project, requiring a building permit, and not a mere sun protection work.
In conclusion, this case demonstrates how, despite regulatory simplifications, the line between lawful construction and building abuse can be extremely blurred.
Before making any decision, even one that seems harmless in order to improve the usability of your outdoor spaces, it is always best to consult a competent solicitor to avoid unpleasant legal consequences and turning your dream of relaxation into a bureaucratic nightmare.
UNUSTIFIED TERMINATION OF EMPLOYMENT: WHAT COMPENSATION IS THE EMPLOYEE ENTITLED TO?
The recent ruling no. 118/2025 of the Constitutional Court declared unconstitutional the maximum limit of six months' salary for compensation in cases of unlawful dismissal in small businesses, i.e. those with fewer than sixteen employees, thus repealing a key element of the Jobs Act.
From the workers' point of view, the decision represents a victory in terms of effective protection against arbitrary dismissal. The Court found that the rigid limit constituted a disproportionate and unreasonable imposition. As a result, workers in smaller companies, who were already less protected than those in larger companies, found themselves having to accept significantly lower compensation, even in cases of serious procedural or discriminatory violations.
The elimination of the fixed ceiling of six months' salary therefore responds to the need to ensure equal treatment: the damage suffered by a worker who has been unfairly dismissed must be genuinely compensated, in accordance with constitutional principles such as Article 3 on the right to equality and Article 24 on judicial protection.
From the employers' point of view, especially those in small and medium-sized enterprises, the ruling nevertheless raises a number of concerns and doubts. The maximum limit was introduced precisely to protect the economic sustainability of smaller companies, which, unlike large companies, often have fewer resources and fewer tools to absorb any costs associated with labour disputes. The absence of a certain and predetermined reference point risks exacerbating the sense of uncertainty and making the cost of any disputes more burdensome and unpredictable.
Nevertheless, the void left by the ruling requires timely and balanced intervention by the legislator: while it is true that compensation must comply with the principles of adequacy and proportionality, it is equally true that clear and certain parameters must be established to avoid excessive uncertainty in judicial decisions and also to preserve the stability of the smaller productive fabric.
FINE RAPPORTO DI LAVORO NON GIUSTIFICATO: CHE RISARCIMENTO VA AL LAVORATORE?
La recente sentenza n. 118/2025 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il tetto massimo di sei mensilità previsto per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, ovvero quelle con meno di sedici dipendenti, abrogando così un elemento chiave del Jobs Act.
Dal punto di vista dei lavoratori, la decisione rappresenta una conquista in termini di tutela effettiva contro i licenziamenti arbitrari. La Consulta ha rilevato come il limite rigido costituisse una imposizione sproporzionata e irragionevole; di conseguenza, i lavoratori delle imprese più piccole, già meno protetti rispetto a quelli delle aziende di dimensioni maggiori, si trovavano a dover accettare indennizzi significativamente inferiori, anche in presenza di gravi violazioni procedurali o discriminatorie.
L’eliminazione del tetto fisso di sei mensilità risponde dunque all’esigenza di garantire parità di trattamento: il danno subito dal lavoratore ingiustamente licenziato deve essere realmente compensato, in coerenza con principi costituzionali quali l’articolo 3 sul diritto di uguaglianza e l’articolo 24 sulla tutela giurisdizionale.
Dal lato dei datori di lavoro, soprattutto quelli di realtà produttive medio-piccole, la sentenza solleva tuttavia non poche perplessità e preoccupazioni. La previsione di un limite massimo era nata proprio per tutelare la sostenibilità economica delle aziende minori, che spesso, a differenza delle grandi, hanno minori risorse e minori strumenti per assorbire eventuali esborsi legati a controversie di lavoro. Il venir meno di un riferimento certo e predeterminato rischia di acuire il senso di incertezza e di rendere più gravoso e imprevedibile il costo di eventuali contenziosi.
Va detto che il vuoto lasciato dalla sentenza richiede un tempestivo ed equilibrato intervento del legislatore: se è vero che il risarcimento deve rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità, è altrettanto vero che occorre stabilire parametri chiari e certi, che evitino una eccessiva aleatorietà nelle decisioni giudiziarie e preservino anche la tenuta del tessuto produttivo minore.